IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
Il volontariato di
protezione civile è nato sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l'Italia negli ultimi 50 anni: l'alluvione di Firenze del 1966 e i terremoti del Friuli e dell'Irpinia, sopra
tutti. Una grande mobilitazione spontanea di cittadini rese chiaro che a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il
volontariato di protezione civile unisce, da allora, spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere soccorso con professionalità.
Con la legge n. 225
del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte
integrante del sistema pubblico.
Il Dipartimento della
Protezione Civile - a seguito del decentramento amministrativo - stimola, anche nelle autonomie locali, una forte identità nazionale del volontariato di protezione civile per favorire una
pronta risposta su tutto il territorio. Il volontariato si integra inoltre con gli altri livelli territoriali di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della protezione
civile, in base al principio della sussidiarietà verticale. È inoltre attore del sistema e del proprio territorio: protegge la comunità in collaborazione con le istituzioni, in base al
principio della sussidiarietà orizzontale.
IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle
calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi.
La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione attribuita a un sistema complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Istituito con
la legge n. 225 del 1992, il Servizio
Nazionale ha come sue componenti le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio
Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico costituiscono le strutture operative.
Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contesto territoriale del nostro Paese, soggetto ad una grande varietà di rischi, rende infatti necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri.
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco. Quando però l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un’azione integrata e coordinata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale.
Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile.
IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
In Italia la Protezione Civile è organizzata in “Servizio Nazionale”, un sistema complesso che comprende tutte le forze messe in campo dallo Stato.
L’art. 11 della legge n. 225 individua come strutture operative del Servizio nazionale: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai.
In ordinario
Le strutture operative concorrono insieme al Dipartimento alle attività di monitoraggio, previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio e agli interventi operativi, ciascuna con le sue
specifiche competenze tecniche, i suoi mezzi e le sue professionalità. I servizi tecnici nazionali e i gruppi nazionali di ricerca scientifica partecipano soprattutto in materia di previsione e
prevenzione.
Per testare la validità e l’efficacia dei modelli di intervento, ricerca e soccorso in situazioni disagiate e la capacità di risposta del sistema nazionale di protezione civile, le strutture
operative sono periodicamente impegnate in esercitazioni e simulazioni di calamità naturali, organizzate a livello locale, nazionale ed internazionale.
In situazioni di emergenza nazionale
In caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio può avvalersi di Commissari delegati e delle strutture operative nazionali per gli interventi.
Se si verifica un'emergenza eccezionale, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e sentito il Presidente della regione interessata. In questi casi, valutati in base al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita umana, il coordinamento è affidato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile. (art. 3 del dl 245/02 convertito nella legge 286/02).
Comitato Operativo. Nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, si riunisce il Comitato Operativo, che assicura il coordinamento dell’attività di emergenza secondo quanto disposto dalla legge n.401 del 9 novembre 2001. Il Comitato è presieduto dal Capo Dipartimento ed è composto da rappresentanti delle Componenti e delle Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Monitoraggio dei fenomeni. Per conoscere l’evoluzione dell’emergenza in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha bisogno di sapere in
tempo reale le informazioni sulle caratteristiche del fenomeno e sulla capacità del sistema locale di fronteggiare l’emergenza. Ogni struttura operativa deve assicurare un corretto e costante flusso
di informazioni a livello nazionale e a livello territoriale, con il supporto degli Enti locali e delle sale operative regionali. Tutte le strutture sono chiamate a dare tempestivamente
informazioni dettagliate sulle conseguenze dell’evento per una prima stima dei danni, sulle risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti e attivabili sul territorio e sull’eventuale necessità di
supporto.
Sistema nella Sala Situazione Italia del Dipartimento. Punto di riferimento del Servizio Nazionale della Protezione Civile è il centro di
coordinamento "Sistema", che riceve,
richiede, elabora, verifica e diffonde le informazioni relative alle calamità o situazioni critiche sul territorio. Sistema allerta e attiva immediatamente le diverse componenti e le strutture
operative preposte alla gestione dell’emergenza per soccorrere la popolazione colpita, superare l’emergenza e fornire consulenze a tutte le amministrazioni del Servizio nazionale.
Sistema si configura come un centro di supporto al Comitato Operativo e garantisce l’attuazione delle disposizioni del Comitato attraverso le strutture del Servizio Nazionale. L’organizzazione e il funzionamento di Sistema sono definiti con il Dpcm del 3 dicembre 2008.